Sez. 1, Sentenza n. 5086 del 24/11/1989 (Rv. 464336 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INTERESSI - ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - OPPOSIZIONE PROPOSTA DALL'ESPROPRIATO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO PER RITARDO NEL SODDISFACIMENTO DI QUEST'ULTIMO - OBBLIGAZIONE DELL'ENTE PROCEDENTE - ESCLUSIONE - INADEGUATEZZA DELLA STIMA RISULTANTE DALLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - DEI CRITERI INDENNITARI - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INTERESSI - ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - OPPOSIZIONE PROPOSTA DALL'ESPROPRIATO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO PER RITARDO NEL SODDISFACIMENTO DI QUEST'ULTIMO - OBBLIGAZIONE DELL'ENTE PROCEDENTE - ESCLUSIONE - INADEGUATEZZA DELLA STIMA RISULTANTE DALLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - DEI CRITERI INDENNITARI - IRRILEVANZA.*
L'ente che promuove l'espropriazione, nella disciplina di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, non è incluso fra gli organi deputati alla stima dell'indennità in Sede amministrativa, ma subisce le valutazioni altrui, e, quindi, ove tali valutazioni si rivelino inadeguate, in esito al giudizio d'opposizione promosso dallo espropriato, non può essere tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'espropriato medesimo per effetto del ritardo nel soddisfacimento, trattandosi di ritardo a lui non imputabile. Questo principio, per il caso in cui l'inadeguatezza di quella stima risulti dalla sopravvenienza di declaratoria di incostituzionalità dei criteri indennitari a suo tempo applicati, non trova deroga, nemmeno con limitato riferimento al periodo successivo a detta pronuncia, atteso che, anche in tale ipotesi, l'espropriante non è abilitato a riattivare la fase amministrativa di liquidazione dell'indennità, né può altrimenti provvedere alla Determinazione di quanto dovuto. (V 3545/88, mass n 458868; (V 226/86, mass n 443868; (contra 806/89, mass n 461825; (contra 5861/88, mass n 460370; (contra 4406/88, mass n 459388; (contra 2249/87, mass n 451476; (contra 3027/87, mass n 452124).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)