Sez. 1, Sentenza n. 955 del 17/01/2011 (Rv. 616314 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Provvedimenti ordinatori e chiamata in causa di terzi - Effetti - Rilevanza sul danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non è escluso per effetto della pronuncia di un provvedimento meramente ordinatorio che possa anticipare l'esito del giudizio, ovvero di accoglimento della richiesta di chiamata in causa di terzo; infatti, tali provvedimenti, non potendo pregiudicare la decisione nel merito, non sono idonei a far venir meno la tensione per il prolungarsi dell'incertezza sull'esito della lite.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)