Sez. 1, Sentenza n. 15491 del 22/07/2005 (Rv. 583047 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto alla definizione della controversia entro un termine ragionevole - Procedimento possessorio - Conseguita tutela cautelare - Incidenza negativa sulla configurabilità del diritto e del danno non patrimoniale conseguente al ritardo - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la sorte favorevole alla parte che chiede l'indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, del giudizio possessorio affetto da irragionevole ritardo, anche se anticipata in ragione dell'adozione di misure interdittali, aventi carattere provvisorio e non decisorio, non incide sul diritto della medesima parte ricorrente di conseguire la definizione del procedimento possessorio entro un termine ragionevole, né correlativamente esclude il dovere dello Stato di assicurare la conclusione di esso nel rispetto di quel termine. L'anticipazione degli effetti della decisione definitiva, conseguente all'adozione della misura interdittale, non può nemmeno integrare una circostanza particolare ostativa alla configurabilità del danno non patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 6691 decies, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)