Sez. L, Sentenza n. 365 del 16/01/1987 (Rv. 450114 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOGGETTATE ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO - CRITERI - RIFERIMENTO AL RISCHIO DI LAVORAZIONE E NON AL TIPO DI PRODOTTO OTTENUTO - NECESSITÀ - MISCELAZIONE, MANIPOLAZIONE E TRAVASO DI VINI AL FINE DI OTTENERE IL COSIDDETTO VINO ALCOOLIZZATO - TARIFFA DI PREMIO APPLICABILE - INDIVIDUAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOGGETTATE ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO - CRITERI - RIFERIMENTO AL RISCHIO DI LAVORAZIONE E NON AL TIPO DI PRODOTTO OTTENUTO - NECESSITÀ - MISCELAZIONE, MANIPOLAZIONE E TRAVASO DI VINI AL FINE DI OTTENERE IL COSIDDETTO VINO ALCOOLIZZATO - TARIFFA DI PREMIO APPLICABILE - INDIVIDUAZIONE.*
Nella classificazione delle attività produttive assoggettate all'Obbligo di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il giudice del merito deve tener conto del rischio di lavorazione e non già del tipo di prodotto ottenuto. Pertanto, ove l'attività dell'imprenditore consista nella miscelazione, manipolazione e travaso di vini al fine di ottenere il cosiddetto vino alcoolizzato, con esclusione quindi dell'attività di vinificazione vera e propria, comprendente il processo di fermentazione dei mosti, la tariffa di premio applicabile è quella prevista per le operazioni contraddistinte dalla voce "deposito", a cui le dette attività sono assimilabili, e non già quella contemplata per le lavorazioni classificabili come "produzione di vini". (V 5049/84, mass n 436869).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)