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Sez. 3, Sentenza n. 2403 del 04/03/1998 (Rv. 513337 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ratifica della procura speciale - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513337-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Diversamente dalle fasi processuali di merito, la ratifica della procura al difensore per il ricorso in Cassazione è inammissibile perché i poteri rappresentativi devono sussistere al momento del conferimento della procura speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)