Sez. 2, Ordinanza n. 18132 del 28/08/2007 (Rv. 599376 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Conferimento della procura - Con atto a margine dell'atto di integrazione del contraddittorio - Validità - Esclusione - Procura speciale successiva per atto di notaio - Efficacia di ratifica - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Nel giudizio di cassazione la di procura speciale al difensore, stante il tassativo disposto dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, nè è ammissibile una ratifica di tale procura con atto successivo, perché, diversamente dalle fasi processuali di merito, i poteri rappresentativi devono sussistere al momento del conferimento della procura speciale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. per il caso di procura speciale con atto notarile rilasciata solo dopo l'atto di integrazione del contraddittorio, contenente una mera procura a margine).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)