Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12076 del 13/06/2016 (Rv. 640069 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Reddito percepito dal lavoratore al netto della ritenuta d'imposta - Omesso versamento della ritenuta al fisco da parte del datore di lavoro - Accertamento nei confronti del lavoratore - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il fatto che il sostituto di imposta sia definito ex art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall'origine obbligato solidale al pagamento dell'imposta, sicché anch'egli è soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1306, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)