Sez. 5, Sentenza n. 19034 del 10/09/2014 (Rv. 632290 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Obbligazione del sostituto e del sostituito con il Fisco - Natura - Obbligazione solidale passiva - Affermazione - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie in tema di condono effettuato dal sostituto d'imposta.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il fisco, con conseguente applicabilità della relativa disciplina, ivi compreso l'art. 1306 cod. civ., riguardante l'estensione del giudicato, che non è preclusa né dalla diversità della fonte normativa delle obbligazioni facente capo al sostituto o al sostituito, né dal carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall'art. 1294 cod. civ., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido, in ragione dell'unicità della prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva negato che la definizione agevolata operata dal sostituto d'imposta, con riferimento al mancato versamento della ritenuta d'acconto per compensi da lavoro dipendente, spiegasse i propri effetti anche nei confronti del dipendente sostituito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1306, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)