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Sez. 1, Sentenza n. 37 del 09/01/1976 (Rv. 378653 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONE - DIVIETO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378653-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONE - DIVIETO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

Le innovazioni che l'art 1067 cod civ consente, o meno, al proprietario del fondo servente a seconda che ne risulti, o non, aggravata la condizione del fondo dominante sono soltanto quelle che, restando immutata l'essenza della servitu, incidono soltanto sulle modalita concrete di Esercizio di tale diritto. Qualora, invece, l'innovazione alteri il contenuto essenziale della servitu, quale risulta dal titolo o dal possesso e, cioe, la natura e l'essenza dell'utilitas che ne integra l'oggetto, e realizzi, di per se stessa, un aggravamento di tale contenuto imponendo al fondo servente un sacrificio ulteriore rispetto a quello originariamente contemplato, l'innovazione medesima e assolutamente vietata, prescindendo dallo accertamento di un effettivo pregiudizio per il fondo servente. (nella specie, il titolare di una servitu di acquedotto, il quale aveva il diritto di utilizzare l'acquedotto medesimo soltanto per venti ore in un arco di dodici giorni, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto di immettere acqua in tale manufatto per altre dieci ore. Il giudice del merito aveva accolto la domanda a norma dell'art 1067 cod civ, ritenendo trattarsi di un'innovazione non apportatrice di un maggior danno per il fondo servente. La suprema Corte ha cassato tale statuizione, in base ai principi enunziati in massima, avendo la sentenza impugnata trascurato di esaminare, se l'immissione di acqua per altre dieci ore nell'acquedotto asservito, non modificasse uno degli elementi essenziali della servitu, ampliandone il contenuto e la portata e non esulasse, quindi, dalla sfera di applicazione del citato art 1067 cod civ). (V 21/75, mass n 373126; 1767/65; 3219/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)