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Sez. L, Sentenza n. 4579 del 25/10/1977 (Rv. 388192 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388192-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Ai fini del riconoscimento, nell'affittuario del fondo, della qualita di coltivatore diretto e indispensabile che ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo del fondo l'affittuario medesimo e i componenti della sua famiglia facciano fronte mediante il loro personale lavoro, ancorche espletato con l'utilizzazione di mezzi meccanici: quando, invece, questi mezzi siano impiegati da mano d'opera salariata viene meno, in tal caso, in relazione al loro uso, il requisito della personalita del lavoro che, sia pur calcolato nella anzidetta misura di un terzo del fabbisogno lavorativo, costituisce l'elemento qualificatore del coltivatore diretto e fornisce il criterio di distinzione rispetto al conduttore non coltivatore. (V 153/74, mass n 367727).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)