Sez. 2, Sentenza n. 33588 del 13/07/2023 Ud. (dep. 01/08/2023) Rv. 285143 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Truffa contrattuale - Inesistenza dell’oggetto del contratto - Momento consumativo - Stipula del contratto - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto. (Fattispecie in cui l'imputato, assicurando un importante ritorno economico e la serietà dell'operazione, induceva in errore la persona offesa, che, attraverso il versamento di una somma su di un conto corrente estero indicatole, riteneva di partecipare a un investimento garantito da una società di diritto straniero, senza ottenere, invece, nulla in cambio, posto che trattavasi di prodotti inidonei "ab origine" a produrre rendimenti).
Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)