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Sez. L, Sentenza n. 5281 del 29/05/1999 (Rv. 526875 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Presupposti - Possesso da parte del lavoratore di formazione professionale in diversa qualifica - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526875-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Non costituisce elemento ostativo alla valida stipulazione di un contratto di formazione e lavoro a norma dell'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, convertito con legge n. 863 del 1984, il possesso da parte del lavoratore di un livello di qualificazione corrispondente a quello cui mira il rapporto in via di costituzione in una qualifica professionale diversa, come si evince - nel quadro dei principi desumibili dall'art. 4 Cost. e in relazione all'interesse del lavoratore ad usufruire di tutte le non coincidenti possibilità di collocamento offerte dalle diverse qualifiche professionali - dalla applicabilità anche alle assunzioni per i rapporti di formazione e lavoro della normativa generale sul collocamento, che consente ad ogni lavoratore di iscriversi nelle liste in relazione a più qualifiche professionali, e dalla mancanza di previsioni restrittive sul tema da parte dell'art. 3 citato. (Fattispecie relativa ad assunzione con contratto di formazione per lo svolgimento di attività di muratore di lavoratori che avevano precedentemente svolto presso la stessa impresa edile attività relative alle qualifiche di ferraiolo e carpentiere).

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Costituzione art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)