Sez. L, Sentenza n. 9024 del 22/08/1991 (Rv. 473606 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Contratto di formazione e lavoro - Forma scritta - "Ad substantiam" - Stipulazione nel corso di un rapporto già costituito - Nullità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere
Il contratto di formazione e lavoro - cui, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con legge 19 dicembre 1984 n. 863), si applicano, in quanto non derogate dallo stesso d.l., le norme sui contratti di lavoro a termine - esige, a pena di nullità, la forma scritta (in relazione alla necessità dell'indicazione della sua durata, nell'ambito di quella massima legislativamente prevista, ed all'obbligo di notificazione del contratto all'ispettorato del lavoro); il medesimo contratto è altresì nullo, per mancanza della sua causa propria (consistente nello scambio fra lavoro, retribuzione e addestramento professionale dei giovani in attesa d'inserimento ed occupazioni in attività produttive), ove stipulato in costanza di un rapporto di lavoro già costituito a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)