Sez. 1, Sentenza n. 3492 del 13/06/1987 Ud. (dep. 16/03/1988) Rv. 177887 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CHIAMATA DIRETTA - DICHIARAZIONE "DE RELATO" - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CHIAMATA DIRETTA - DICHIARAZIONE "DE RELATO" - VALUTAZIONE - CRITERI.*
La chiamata in correità costituisce un mezzo di prova - riconducibile normativamente al potere-dovere del giudice di accertare la verità reale e al correlativo principio del libero convincimento - che può e deve essere valutata nel procedimento ricostruttivo del fatto storico, a condizione che le proposizioni accusatorie siano controllabili e controllate e se ne accerti l'attendibilità quando trattasi di chiamata diretta, ed anche la veridicità allorché si è in presenza soltanto di dichiarazione "de relato" e questa non sia confermata, poiché in tal caso la attendibilità del chiamante e la veridicità di quanto afferma non garantisce l'attendibilità e la veridicità della fonte mediata. (Conf mass n 176506, ed ivi citate; (Conf mass n 173302; (contra mass n 175238, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)