Sez. 1, Sentenza n. 11445 del 19/04/1988 Ud. (dep. 25/11/1988) Rv. 179783 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO O DELL'IMPUTATO DI UN REATO CONNESSO - EFFICACIA PROBANTE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO O DELL'IMPUTATO DI UN REATO CONNESSO - EFFICACIA PROBANTE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato di un reato connesso sono un mezzo di prova recepibile nel processo penale - perché riconducibili, normativamente, al potere-dovere del giudice di accertare la verità ed al correlativo principio del libero convincimento che informa il nostro ordinamento processuale - che il giudice può e deve utilizzare nel procedimento ricostruttivo del fatto storico, alla sola condizione che le proposizioni accusatorie siano controllabili e controllate e se ne accerti l'attendibilità, quando si tratta di chiamata diretta, e anche la veridicità, quando si tratta di dichiarazione "de relato". (Conf mass n 177887).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 450
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)