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Sez. 1, Sentenza n. 2897 del 14/02/2004 (Rv. 572508 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - DIRITTI E DOVERI DERIVANTI AL GENITORE DAL RICONOSCIMENTO | Genitore naturale - Contributo di mantenimento a favore del figlio stabilito dal giudice - Criterio di adeguamento automatico a favore dei figli dei genitori divorziati ex art. 6, undicesimo comma, legge n. 898 del 1970 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572508-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - DIRITTI E DOVERI DERIVANTI AL GENITORE DAL RICONOSCIMENTO

Il criterio di adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento a favore dei figli di genitori divorziati, previsto dall'art. 6, undicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo, 1987, n. 74, estensibile ad altri casi analoghi, attesi la funzione eminentemente assistenziale degli emolumenti cui inerisce e gli scopi, a tali casi comuni, di conservare inalterato il potere d'acquisto degli assegni, di limitare il ricorso a procedure di revisione e di ridurre la conflittualità fra le parti, trova applicazione anche all'assegno costituente il contributo di mantenimento stabilito a favore del figlio naturale ed a carico del genitore dichiarato tale dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 11, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)