Sez. 1, Sentenza n. 7256 del 18/03/2008 (Rv. 602623 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata - Domanda nuova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Sebbene nel giudizio di rinvio le parti non possano rendere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di cui agli artt. 394, primo comma e 345, primo comma, cod. proc. civ. (in particolare con riferimento ai principi volti ad assicurare l'effettività della tutela dei diritti e la ragionevole durata del processo), non può ritenersi nuova la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)