Sez. 3, Sentenza n. 5678 del 15/03/2006 (Rv. 588107 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Deroga al divieto di domande nuove in appello - Ammissibilità - Limiti temporali - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA
In tema di eccezioni al divieto dello "ius novorum" in appello, l'art. 345, cod. proc. civ., disponendo che è ammissibile la domanda di risarcimento dei "danni sofferti dopo la sentenza" di primo grado, comporta che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti i danni riconducibili alla causa già dedotta in primo grado, atteso che la "ratio" della norma è quella di evitare il frazionamento dei giudizi. (Nella specie, relativa a danni cagionati durante lavori di scavo per l'installazione di cavi telefonici, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, con motivazione apodittica, aveva ritenuto inammissibile la domanda con la quale si chiedeva il risarcimento di danni manifestatisi successivamente all'inizio della controversia, attribuendoli a carenze delle opere di risistemazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)