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Sez. 2, Sentenza n. 11552 del 22/10/1992 (Rv. 479116 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria | Danno da fatto illecito - Determinazione della svalutazione monetaria anche d'ufficio nel giudizio d'appello e di rinvio - Limiti - Ulteriore svalutazione verificatasi dopo la sentenza di primo grado - Omessa pronuncia nel giudizio d'appello - Mancata riproposizione della questione nel giudizio di cassazione - Richiesta da parte del danneggiato nel giudizio di rinvio - Preclusione - Limiti - Svalutazione verificatasi successivamente alla sentenza di Cassazione - Proponibilità della domanda nel giudizio di rinvio - Condizione.
Stato
decisa il 1992-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479116-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria

L'incidenza della svalutazione monetaria nella liquidazione del danno da fatto illecito dev'essere stabilita d'ufficio anche nel giudizio d'appello e di rinvio, salvo che sulla questione si sia formato il giudicato interno e fermo restando, per il giudizio di rinvio, i divieti di cui all'art. 394 terzo comma cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora nel giudizio d'appello sia mancata una pronuncia sull'ulteriore svalutazione verificatasi dopo la sentenza di primo grado e la relativa questione non sia stata riproposta nel giudizio di cassazione, resta preclusa al danneggiato la possibilità di chiedere ed ottenere nel giudizio di rinvio la rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in funzione della svalutazione verificatasi tra la sentenza di primo grado e quella di annullamento. Peraltro, ove la sentenza d'annullamento abbia riaperto la questione della liquidazione del danno da fatto illecito, si che la stessa risulti compresa nel giudizio di rinvio, il danneggiato può proporre in tale sede domanda di rivalutazione del credito risarcitorio limitatamente alla svalutazione verificatasi successivamente alla sentenza di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)