Sez. 1, Sentenza n. 2472 del 19/02/2003 (Rv. 560564 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Atto introduttivo del giudizio arbitrale - Assoggettamento alle disposizioni di cui all'art.163 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di giudizio arbitrale, l'atto introduttivo del relativo procedimento può ritenersi soggetto alle disposizioni di cui all'art. 163 cod. proc. civ. - dettate in tema di citazione dinanzi al giudice ordinario - soltanto nell'ipotesi in cui le parti o gli arbitri abbiano disposto che il procedimento stesso si svolga secondo la disciplina del processo ordinario, sicché, in mancanza di regole procedimentali stabilite dalle parti o dagli arbitri a pena di nullità, può denunciarsi l'invalidità del lodo soltanto se la formulazione dei quesiti, oggetto di giudizio, sia stata effettuata senza rispettare il principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)