Sez. U, Sentenza n. 9839 del 05/05/2011 (Rv. 616895 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Arbitrato - Natura privatistica - Sussistenza - Estraneità alla giurisdizione - Conseguenze - Disciplina della procura "ad litem" prevista dal codice di rito civile - Estensione automatica al procedimento arbitrale - Esclusione - Introduzione del giudizio arbitrale tramite lettera raccomandata - Validità - Condizioni - Fattispecie.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
In considerazione della natura privatistica dell'arbitrato - che rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre liberamente dei propri diritti e che, perciò, non è riconducibile alla giurisdizione - deve ritenersi che la disciplina della procura "ad litem" contenuta nel codice di rito civile non sia estensibile automaticamente al procedimento arbitrale, salvo diversa volontà delle parti espressamente manifestata nell'atto di conferimento del potere agli arbitri; ne consegue che, ove manchi tale esplicito richiamo, l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato, in conformità a quanto previsto nell'apposita clausola compromissoria, anche tramite lettera raccomandata proveniente dall'avvocato di una delle parti sfornito di procura alle liti. (Principio enunciato in riferimento ad una fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, di riforma dell'arbitrato, prima che sulla materia intervenisse la successiva riforma di cui agli artt. 20-25 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)