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Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 08/02/2010 (Rv. 611540 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Accettazione di eredità con beneficio di inventario - Inventario - Redazione - Proroga dei termini - Richiesta - Rigetto - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611540-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

In tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario, il decreto con il quale il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine per la redazione dell'inventario non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 487

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)