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Sez. L, Sentenza n. 11807 del 29/11/1993 (Rv. 484534 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Interessi e rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. - Calcolo sulla sola somma capitale versata prima o durante il giudizio ma pur sempre in ritardo - Criteri.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484534-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, per interessi e rivalutazione, dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., qualora il debitore abbia pagato prima del giudizio o nel corso di esso, ma pur sempre in ritardo, interamente l'importo capitale, senza riconoscere alcunché al creditore a titolo di rivalutazione, la determinazione delle supplementari prestazioni di cui alla citata norma esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione e degli interessi afferenti al periodo compreso fra la data del verificarsi delle condizioni di responsabilità del debitore e quella del detto pagamento, mentre la seconda è volta a stabilire, sulla somma risultante dalla detta preliminare operazione, l'importo della rivalutazione e degli interessi in relazione al periodo successivo al pagamento della sorte, solo in tal guisa ripristinandosi l'integrità patrimoniale del creditore pregiudicata dal ritardo nell'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)