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Sez. L, Sentenza n. 12376 del 22/08/2003 (Rv. 566193 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali e assistenziali - Attribuzione automatica degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui suddetti crediti - Liquidazione di ufficio in appello per il periodo successivo alla sentenza di primo grado - Mancanza di una apposita istanza dell'interessato - Irrilevanza - Liquidazione di ufficio da parte del giudice di rinvio - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566193-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

La regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili fino all'entrata dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) sui crediti previdenziali e assistenziali, implica che gli interessi e la rivalutazione afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati di ufficio dal giudice di appello, anche in mancanza di un'apposita istanza dell'interessato. Ne consegue il potere - dovere del giudice di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello di provvedere a determinare l'esatta consistenza del credito, secondo il combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ. e, "a fortiori", l'obbligo del giudice di liquidare l'importo della rivalutazione e degli interessi in relazione al periodo successivo al pagamento della sorte capitale, quando la domanda sia volta all'attuazione del credito di lavoro e non al pagamento di "accessori"

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)