Sez. 3, Sentenza n. 2797 del 10/03/2000 (Rv. 534752 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Atto di precetto munito della sottoscrizione del difensore del creditore procedente munito di mandato - Notifica dell'opposizione al precetto prima dell'esecuzione a detto difensore - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Nel caso in cui il precetto sia stato sottoscritto dal difensore del creditore procedente munito di mandato alle liti, l'opposizione relativa alla regolarità formale del precetto medesimo ex art. 617 primo comma cod. proc. civ. (nella specie: omessa menzione nel precetto dell'apposizione della formula esecutiva ex art.654 cod. proc. civ.), deve essere notificata, secondo la disciplina generale degli artt.138 e seguenti cod.proc.civ., al predetto difensore non essendo applicabile prima dell'inizio dell'esecuzione, la disposizione dell'art.489 cod.proc.civ. che riguarda, invece, le notificazioni e le comunicazioni da farsi nel corso e nell'ambito del procedimento esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)