Sez. 3, Sentenza n. 10519 del 27/11/1996 (Rv. 500821 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Notificazione ex art. 480, terzo comma, cod. pro. civ. - Nullità - Disciplina generale ex art. 138 e segg. stesso cod. - Applicabilità - Inosservanza - Ordine di rinnovazione - Obbligo del giudice - Efficacia "ex tunc" - Deduzione della nullità con l'impugnazione - Rinvio della causa dello stesso giudice per la rinnovazione - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
La norma dettata dall'art. 489 cod. proc. civ. , relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel processo medesimo; mentre, per ciò che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli art. 138 e segg. cod. proc. civ. Pertanto, qualora l'opposizione di terzo sia stata notificata a norma dell' art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. , il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto ex art. 291 cod. proc. civ. con efficacia "ex tunc" e, in difetto, quando l'incorsa nullità sia fatta valere con l'impugnazione, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice per la rinnovazione della notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 138 CORTE COST., Cod. Pen. art. 480, Cod. Pen. art. 619, Cod. Pen. art. 291 CORTE COST., Cod. Pen. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)