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Sez. 2, Sentenza n. 5 del 04/01/1969 (Rv. 337778 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - PRINCIPIO DI CUI ALL'ART 1102 COD CIV - PRESUPPOSTO DI APPLICABILITA - ESISTENZA DEL CONDOMINIO - MANCANZA - DISCIPLINA - NORME SUI RAPPORTI DI VICINATO E SULLE SERVITU.*
Stato
decisa il 1969-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337778-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - PRINCIPIO DI CUI ALL'ART 1102 COD CIV - PRESUPPOSTO DI APPLICABILITA - ESISTENZA DEL CONDOMINIO - MANCANZA - DISCIPLINA - NORME SUI RAPPORTI DI VICINATO E SULLE SERVITU.*

L'art 1102 cod civ, richiamato in tema di condominio dall'art 1139 dello stesso codice, nel permettere a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune e di apportarvi anche le modificazioni necessarie per il migliore godimento, pone come condizione limitativa il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Di guisa che, osservati questi limiti, ogni singolo partecipante puo trarre dalla cosa comune le utilita che la stessa e in grado di fornire ed apportarvi a sue spese, ove lo creda, tutte quelle modificazioni, suscettibili del migliore godimento di essa. In tema di condominio, l'applicazione dell'anzidetto principio postula l'esistenza di una entita giuridica, composta di proprieta separate, appartenenti a diversi proprietari o aventi delle parti necessariamente comuni, costituenti accessori indivisibili per natura o per destinazione, in quanto legati alle proprieta individuali da connessione strutturale o da rapporti di servizio. Al di fuori di questa ipotesi, e cioe oltre il perimetro dell'area condominiale nel senso sopra indicato, la relativa disciplina non va ricercata nella disposizione del citato art 1102, bensi nelle norme attinenti alle distanze legali ed alle servitu Prediali, ossia in quelle che regolano i rapporti tra proprieta contigue od asservite e che non contraddicono alla particolare normativa della comunione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)