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Sez. 3, Sentenza n. 3723 del 09/03/2012 (Rv. 621430 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione - Istanza di modifica o di revoca - Provvedimento di rigetto dell'istanza - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi o il reclamo - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fondamento - Provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o di modifica non impugnabile coi rimedi ordinari - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621430-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di modifica o di revoca di un proprio precedente provvedimento rientra nel novero degli atti esecutivi impugnabili (e cioè opponibili o reclamabili) solo quando, pur rimanendo inalterata la posizione delle parti rispetto a tale precedente provvedimento, possa loro derivare pregiudizio dagli argomenti addotti dal giudice a sostegno del diniego, altrimenti consentendosi, mediante l'opposizione agli atti o il reclamo contro il provvedimento negativo, di riaprire a favore della parte decadutane la possibilità di far valere i vizi da cui era affetto il provvedimento precedente. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o modifica, che non arrechi alla parte alcun ulteriore pregiudizio, neppure è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. per far valere eventuali vizi formali, che avrebbero dovuto essere oggetto (nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ.) di opposizione agli atti avverso l'ordinanza precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 com. 3, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)