Sez. 3, Sentenza n. 5238 del 15/03/2004 (Rv. 571148 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione - Richiesta di revoca o modifica - Configurabilità - Provvedimento di rigetto della chiesta revoca o modifica - Impugnabilità - Configurabilità - Modalità - Condizioni - Limiti - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di diniego della modifica o della revoca di un proprio precedente provvedimento rientra nel novero degli atti esecutivi impugnabili (e cioè opponibili o reclamabili) solo quando all'istante, pur rimanendo inalterata la sua posizione giuridica che tale precedente provvedimento fonda, possa derivare pregiudizio dagli argomenti addotti dal giudice a sostegno del rigetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)