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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19392 del 22/09/2011 (Rv. 619874 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ordinanza adottata dal G.E. di revoca o modifica di un proprio precedente provvedimento, o di rigetto dell'istanza di revoca - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619874-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Non è ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione, di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., avverso l'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 487, primo comma, cod. proc. civ., sia che con con questa revochi o modifichi un proprio precedente provvedimento, sia che rigetti l'istanza di revoca di una precedente ordinanza, trattandosi in entrambi i casi di pronuncia ordinatoria del processo esecutivo, che va sempre impugnata col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 487 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)