Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 07/11/2013 Ud. (dep. 28/01/2014) Rv. 258600 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Elemento oggettivo - Gravità dei fatti di devastazione - Rilevanza - Esclusione - Lesione dell'ordine pubblico - Necessità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI
Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)