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Sez. L - , Sentenza n. 4566 del 19/02/2021 (Rv. 660538 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Restituzione dei contributi - Domanda dell'avente diritto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Diritto degli eredi al rimborso - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660538-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, la presentazione di una apposita domanda costituisce un requisito necessario non solo per l'erogazione dei trattamenti pensionistici ma anche per la restituzione dei contributi, sicché, in assenza di un'istanza proposta dal professionista prima della modifica statutaria che ha soppresso l'istituto restitutorio, va escluso il diritto degli eredi al rimborso dei contributi versati dal dante causa che non abbia maturato il diritto a pensione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 28/11/1995

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)