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Sez. L - , Sentenza n. 4980 del 02/03/2018 (Rv. 647476 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cassa forense - Art. 4 del Regolamento - Limiti alla restituzione dei contributi già versati – Legittimità – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647476-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In tema di trattamento previdenziale, è legittimo l'art. 4 del Regolamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense che, prevedendo il divieto di rimborso dei contributi, principio generale dell'intero sistema previdenziale, ha abrogato l'art. 21 della l. n. 576 del 1980; tale delegificazione trova, infatti, fondamento nell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 che, nella sua originaria formulazione, attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 25 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)