Sez. 2, Sentenza n. 5826 del 24/06/1996 (Rv. 498278 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE | Effettuata a mezzo posta - Da ufficiale giudiziario non addetto all'ufficio giudiziario designato quale giudice di rinvio - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Costituzione della parte - Ordine di rinnovazione - Sanatoria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE
Con riguardo all'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, non è valida la notifica dello stesso, eseguita a mezzo del servizio postale da ufficiale non addetto all'ufficio giudiziario designato quale giudice di rinvio, giacché ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari, alla notifica a mezzo posta possono provvedere senza limitazioni territoriali gli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio competente per l'affare in ordine al quale la notifica stessa viene compiuta; ma tale invalidità, configurandosi quale nullità e non come inesistenza giuridica, è sanata dalla costituzione della parte o dalla rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)