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Sez. L, Sentenza n. 6101 del 26/04/2002 (Rv. 554024 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ingegneri e architetti - Pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale - Criteri di calcolo più favorevoli introdotti dalla legge n. 290 del 1990 - Facoltà di richiedere l'ampliamento della base contributiva mediante integrazione della contribuzione precedente e riscatto del periodo legale del corso di laurea - Applicabilità agli assicurati già titolari di prestazione pensionistica - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554024-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Con riferimento alle pensioni di vecchiaia corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, per le quali l'art. 2 della legge 11 ottobre 1990 n. 290 (modificando l'art. 2 della legge 3 gennaio 1981 n. 6) ha previsto un sistema di calcolo più favorevole per gli assicurati, la facoltà, prevista dall'art. 18 di tale legge, di richiedere l'integrazione della contribuzione ed il riscatto del periodo legale del corso di laurea, al fine di usufruire del nuovo sistema adeguando la base reddituale per gli anni precedenti, è applicabile solo per gli assicurati ancora iscritti alla Cassa e non anche per coloro che siano già titolari della prestazione pensionistica, per i quali l'art. 21 della medesima legge n. 290 del 1990 prevede la mera riliquidazione automatica della pensione secondo i nuovi criteri, senza possibilità di poter ampliare una posizione contributiva già utilizzata per ottenere la prestazione in godimento.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 9 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 24, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 27, Legge 11/10/1990 num. 290 art. 2, Legge 11/10/1990 num. 290 art. 18, Legge 11/10/1990 num. 290 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)