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Sez. 2, Sentenza n. 369 del 05/02/1973 (Rv. 362319 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1973-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362319-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*

Ai fini della concessione della pensione di invalidita va tenuto conto anche dell'aggravamento, eventualmente verificatosi in corso di giudizio, dello stato di infermita denunciato e accertato nella fase amministrativa; sicche il giudice ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza dell'aggravamento stesso sulla capacita di guadagno dell'assicurato, anche per stabilire da quale data abbia eventualmente acquistato carattere di permanenza una riduzione di tale capacita nei limiti che la legge prevede ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidita. (V 707/72, mass n 356820; 516/72, mass n 356509; (V 356/71, mass n 349908; 354/71, mass n 349905).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)