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Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013 (Rv. 628295 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) | Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2013-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628295-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI)

Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)