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Sez. U, Sentenza n. 5619 del 10/04/2003 (Rv. 562057 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Diritti ed obblighi scaturenti dal contratto - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Riferimento, da parte della P.A. committente, alla necessità dell'atto di controllo ai fini dell'esecuzione - Rilevanza ostativa ai fini della giurisdizione dell'AGO - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562057-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti ai diritti e agli obblighi scaturenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, a nulla rilevando che l'amministrazione committente abbia, successivamente all'aggiudicazione, fatto erroneo riferimento, ai fini dell'esecuzione, alla necessità del provvedimento di controllo, data l'inidoneità di questo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale ed aventi consistenza di diritti soggettivi, atteso che la giurisdizione si determina in ragione dell'intrinseca consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio, rientrando, d'altra parte, nei poteri del giudice ordinario stabilire, verificando in via incidentale la legittimità e regolarità dell'atto di controllo, se l'amministrazione abbia violato i patti contrattuali e vulnerato il diritto soggettivo dell'appaltatore a proseguire nel rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 1655, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)