Sez. L, Sentenza n. 1348 del 06/02/1995 (Rv. 490304 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Competenza ad emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da correggere - Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione nell'impugnazione - Ricorso per Cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al giudice del merito emittente il provvedimento errato - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., per la correzione degli errori materiali incidenti sulle sentenze, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per Cassazione, perché il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di Cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)