Sez. 1, Sentenza n. 6614 del 26/06/1999 (Rv. 528026 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Funzione - Limitazione dell'oggetto del giudizio - "Ius superveniens" - Rilevanza - Condizioni - Riferimento a punti della decisione impugnata oggetto dei motivi di ricorso - Necessità - Riferimento dello "ius superveniens" a punti della decisione estranei ai motivi - Irrilevanza - Ragioni - Formazione di giudicato su detti punti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Essendo il giudizio di cassazione un giudizio a "critica limitata", cioè con un ambito oggettivo delimitato dai motivi di impugnazione formulati dal ricorrente, l'applicazione di norme sopravvenute può venire in considerazione solo se si tratta di norme riguardanti punti della decisione, che siano stati fatti oggetto di specifica censura, poiché altrimenti la decisione del giudice di merito, avendo acquisito autorità di giudicato, rimane sottratta all'incidenza di mutamenti normativi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)