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Sez. 3, Sentenza n. 19484 del 06/10/2005 (Rv. 583939 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Previsione della cosiddetta clausola "a prima richiesta" - Natura - Incidenza sul contratto tipico di fideiussione - Condizioni - Carattere vessatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583939-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La cosiddetta clausola "a prima richiesta", pur inserita nel contratto di fideiussione tipico, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, e non snatura il contratto tipico, salvo la prova - da fornirsi in relazione alla disamina della relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - della manifestazione di una diversa volontà in ordine al contenuto specifico del contratto. Essa, pertanto, non costituisce una clausola vessatoria assoggettata alla disciplina giuridica prevista dall'art. 1341 cod. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)