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Sez. 1, Sentenza n. 6531 del 03/07/1998 (Rv. 516940 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Emissione nei confronti dello spedizioniere doganale senza la preventiva escussione del proprietario della merce - Legittimità - Contrasto di tale disciplina con il diritto comunitario o con gli artt. 3, 24, 35 cost. - Esclusione - Termine di prescrizione ex art. 84 d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516940-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

La ingiunzione fiscale per la riscossione della imposta erariale sulla importazione di merci, emessa nei confronti dello spedizioniere doganale prima che il proprietario delle stesse sia stato inutilmente escusso, è legittima, atteso che lo spedizioniere doganale, che abbia effettuato la dichiarazione doganale e presentato la merce in dogana, è tenuto al pagamento dei diritti dovuti in via principale e che il beneficio della preventiva escussione opera esclusivamente nell'ambito del giudizio esecutivo, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con il diritto comunitario o con gli art. 3, 24, 35 della Costituzione. L'azione dello Stato per la riscossione della imposta nei confronti dello spedizioniere si prescrive nel termine di cinque anni di cui all'art. 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, restando esclusa la applicabilità del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 74 del citato d.P.R..

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)