Sez. 3, Sentenza n. 3274 del 16/04/1997 (Rv. 503717 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Danno da fatto illecito - Danno emergente - Appello - Ulteriore rivalutazione monetaria - Determinazione - Criteri - Riferimento base alla somma capitale liquidata in relazione alla data di esigibilità del diritto al risarcimento - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
Nel giudizio di appello, ai fini della reintegrazione per equivalente del danno da fatto illecito nella attualità (a titolo di risarcimento del danno emergente), la rivalutazione del credito da risarcimento, (che è un credito di valore), deve essere computata, tenendo conto, come base di calcolo, della somma capitale liquidata in riferimento al momento iniziale della esigibilità del risarcimento del danno, sulla quale applicare gli indici di rivalutazione attuali al momento della pronuncia di secondo grado, e non della somma rivalutata già liquidata con la sentenza impugnata, alla quale applicare gli indici di rivalutazione relativi al periodo intermedio tra le due sentenze.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)