Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 07/03/1995 (Rv. 490969 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di valore - Interessi sulla somma rivalutata - Spettanza - Decorrenza - Illegittimità costituzionale di detta disciplina in relazione all'art. 3 della Costituzione e alla diversa disciplina dei crediti pecuniari - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
In tema di debito di valore (quale è quello per l'indennizzo previsto dall'art. 2041 cod. civ.) la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato qual'era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La questione di illegittimità costituzionale di siffatta disciplina, in riferimento all'art. 3 Cost. ed alla diversa disciplina dei crediti pecuniari, per i quali non opera il principio della cumulabilità della rivalutazione e degli interessi, è manifestamente infondata, poiché il credito di una somma di denaro ha natura diversa del credito di risarcimento del danno e, pertanto, i rispettivi creditori non versano nella medesima situazione di fatto che imporrebbe identità di tutela.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)