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Sez. 3, Sentenza n. 3585 del 28/05/1986 (Rv. 446506 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AZIONE DI RILASCIO PER NECESSITÀ - LEGITTIMAZIONE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446506-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AZIONE DI RILASCIO PER NECESSITÀ - LEGITTIMAZIONE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA.*

Poiché il comproprietario-locatore, nel momento della stipulazione del contratto, è mandatario tacito degli altri condomini - i quali vengono accomunati al primo dall'identità dell'interesse per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi e l'Esercizio dei diritti nascenti dal contratto, anche il comproprietario che non abbia stipulato direttamente la locazione è legittimato ad agire, con il consenso del condomino-locatore e degli altri condomini (che si presume sino a prova contraria), al fine di ottenere il rilascio dello immobile per la necessità di destinarlo ad abitazione propria. (Conf 357/83, mass n 425159; (Conf 6834/82, mass n 424464; (Conf 1093/80, mass n 404568).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)