Sez. L, Sentenza n. 10919 del 07/12/1996 (Rv. 501112 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Pagamento indebito per superamento dei limiti di reddito - Ripetizione da parte dell' E.N.A.S.A.R.C.O. - Ammissibilità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In ipotesi di prestazioni a titolo di integrazione al trattamento minimo che risultino indebite per effetto del superamento, da parte dell'assicurato, dei limiti di reddito condizionanti il diritto alle medesime ma senza che l'indebito sia addebitabile all'assicurato medesimo, le relative somme, esclusa l'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, sono ripetibili dall'istituto assicuratore, ai sensi del combinato disposto dei commi 11 "quinquies" e 4 dell'art. 6 del D.L. n. 463 del 1983 (applicabile, per la sua portata generale, anche con riguardo all'E.N.A.S.A.R.C.O.), solo se (indipendentemente dallo stato di buona o mala fede del percettore) non siano decorsi - a partire dal momento in cui l'ente ha avuto la disponibilità delle relative informazioni - i tempi tecnici necessari per la verifica del reddito del pensionato; i quali (tempi) sono determinabili dal giudice con riguardo, eventualmente, alla previsione temporale di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/09/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)