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Sez. U, Sentenza n. 30 del 21/02/2000 (Rv. 534176 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Integrazione al minimo - Corresponsione indebita - Condizioni di ripetibilità ex art. 6, comma undicesimo - quinquies D.L. n. 463 del 1983 - Applicabilità all'Enasarco - Sussistenza - Successiva privatizzazione dell'ente - Irrilevanza ("tempus regit actum") - Artt. 52 legge n. 88 del 1989 e 13 legge n. 412 del 1991 - Non retroattività - Applicabilità ai soli Inps e Inail.
Stato
decisa il 2000-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534176-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

L'art. 6, comma undicesimo - quinquies del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, prevedente, in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria, la facoltà delle gestioni previdenziali di recuperare i versamenti indebiti anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente - peraltro oggetto di interpretazione adeguatrice da parte della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 166 del 1996, nel senso della cessazione della ripetibilità in caso di pagamenti effettuati dall'ente previdenziale in grado di accertare il superamento del limite di reddito da parte del pensionato - era applicabile, data la sua generale formulazione, anche all'Enasarco, senza che rilevi la privatizzazione di questo ente, verificatasi ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 509 del 1994, in relazione a versamenti indebiti anteriormente verificatisi (nella specie, tra il 1984 e il 1988), poiché, in linea di principio, le fattispecie che danno luogo a ripetizione sono assoggettate alla normativa vigente al tempo del pagamento; non si applicano invece ai rapporti pensionistici intrattenuti con l'Enasarco l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e l'art. 13 della legge n. 412 del 1991, stante il riferimento delle relative norme - non aventi portata retroattiva - ai soli Inps e Inail.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 11 n. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)