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Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 24/05/1972 (Rv. 358426 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PREVIO RECLAMO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA - IMPROPONIBILITA - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358426-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PREVIO RECLAMO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA - IMPROPONIBILITA - ECCEZIONE.*

In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ferro-tranviarie, il secondo e il terzo comma dell'art 10 del RD 8 gennaio 1931 n 148 (nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n 633) pongono una regola di carattere generale, e cioe la preventiva proposizione del reclamo in via gerarchica, entro termini prestabiliti, contro i provvedimenti dell' azienda inerenti al rapporto di lavoro, nonche l'Onere di esercitare la successiva Azione giudiziaria entro un termine prefissato (sessanta giorni). L'inosservanza di detti termini comporta la improponibilita dell'Azione giudiziaria, stante la verificatasi decadenza. L'unica eccezione al regime della decadenza e prevista dal comma 4 del citato RD n 148 del 1931, rispetto ai provvedimenti che riguardano 'il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimonialè: in tal caso, proposto il reclamo gerarchico, l' Azione giudiziaria e sottoposta ad un termine di prescrizione e non di decadenza.*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)