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Sez. 3, Sentenza n. 29346 del 22/03/2024 Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. 286639-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Precedente ordinanza istruttoria - Revoca con ammissione di prove in precedenza escluse - Possibilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286639-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

In tema di prove, il giudice dibattimentale, in forza di quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 190, comma 3 e 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare, anche su sollecitazione di parte e nel rispetto del contraddittorio, una precedente ordinanza istruttoria, ammettendo prove originariamente escluse. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sollecitazione di parte non dev'essere assimilata ad un'impugnazione dell'ordinanza reiettiva, preclusa nel corso del processo ex art. 586 cod. proc. pen., conservando il giudice piena discrezionalità nella propria valutazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)