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Sez. 5 - , Sentenza n. 16976 del 12/02/2020 Ud. (dep. 04/06/2020) Rv. 279166 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dei testi della difesa - Difetto di motivazione sulla superfluità della prova - Nullità a regime intermedio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279166-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI

La revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. (Fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)